PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 3-bis. - (Requisiti generali per l'ammissione a concorsi e scrutini). - 1. Non è ammesso ai concorsi e agli scrutini il personale, di ogni qualifica, della Polizia di Stato, che espleta servizio tecnico-scientifico o tecnico e quello sanitario che alla data del relativo bando ha riportato:

          a) nell'anno precedente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

          b) nei due anni precedenti la sanzione disciplinare della deplorazione;

          c) nei tre anni precedenti la sanzione della sospensione dal servizio.

      2. La sospensione cautelare dal servizio o l'iscrizione nel registro degli indagati di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale comporta la sospensione dagli scrutini e dagli esami sino alla definizione del procedimento disciplinare conseguente all'azione penale.
      3. Si applicano gli articoli 94 e 95 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

Art. 2.

      1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, è sostituito dal seguente:

      «Art. 11. - (Procedimento disciplinare connesso all'azione penale). - 1. Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è iscritto

 

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nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, il procedimento disciplinare, per gli stessi fatti, è sospeso fino alla definizione del procedimento penale con provvedimento non più impugnabile».

Art. 3.

      1. L'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - (Promozione a vice questore aggiunto). - 1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 4.

      1. L'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. - (Nomina a primo dirigente). - 1. La nomina a primo dirigente della Polizia di Stato si consegue mediante concorso per esami, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
      2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i vice questori aggiunti della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica».

Art. 5.

      1. L'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - (Procedura concorsuale). - 1. Il concorso per esami per la nomina a primo dirigente di cui all'articolo 7 è indetto annualmente con decreto del Ministro

 

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dell'interno da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale.
      2. L'esame si svolge secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, e consiste in tre prove scritte nelle seguenti materie:

          a) diritto e procedura penale;

          b) diritto amministrativo e costituzionale;

          c) diritto civile.

      3. Il punteggio dell'esame è espresso in sessantesimi. La votazione finale è data dalla media dei voti riportati in ogni singola prova scritta. Non è idoneo il candidato che non consegue almeno la votazione di trenta sessantesimi in ogni prova.
      4. Non sono ammessi a sostenere l'esame i candidati dichiarati tre volte non idonei».

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 8-bis. - (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione del concorso per esami per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato di cui all'articolo 8, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è composta da tre professori ordinari docenti presso le università degli studi nelle materie oggetto di esame. Assume la funzione di presidente il professore con maggiore anzianità in ruolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo direttivo della Polizia di Stato.
      2. I lavori della commissione devono terminare improrogabilmente entro tre mesi dalla conclusione delle prove. In casi di comprovata esigenza, il Ministro dell'interno proroga, con apposito decreto, di un ulteriore mese, i lavori della commissione. Al termine, la commissione compila

 

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la graduatoria finale che è approvata con decreto del Ministro dell'interno. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'età».

Art. 7.

      1. L'articolo 9 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - (Nomina a dirigente superiore). - 1. La nomina a dirigente superiore della Polizia di Stato si consegue mediante concorso per esami, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
      2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i primi dirigenti della Polizia di Stato con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica».

Art. 8.

      1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 9-bis. - (Procedura concorsuale). - 1. Il concorso per esami per la nomina a dirigente superiore di cui all'articolo 9 è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale.
      2. L'esame si svolge secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, e consiste in tre prove scritte nelle seguenti materie:

          a) diritto penale;

          b) procedura penale;

          c) diritto amministrativo.

      3. Il punteggio dell'esame è espresso in sessantesimi. La votazione finale è data

 

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dalla media dei voti riportati in ogni singola prova scritta. Non è idoneo il candidato che non consegue almeno la votazione di trenta sessantesimi in ogni prova.
      4. Non sono ammessi a sostenere l'esame i candidati dichiarati tre volte non idonei».

Art. 9.

      1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 9-ter. - (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione del concorso per esami per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato di cui all'articolo 9-bis, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è composta da tre professori ordinari docenti presso le università degli studi nelle materie oggetto di esame. Assume la funzione di presidente il professore con maggiore anzianità in ruolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo direttivo della Polizia di Stato.
      2. I lavori della commissione devono terminare improrogabilmente entro tre mesi dalla conclusione dello prove. In casi di comprovata esigenza il Ministro dell'interno proroga, con apposito decreto, di un ulteriore mese, i lavori della commissione. Al termine la commissione compila la graduatoria finale che è approvata con decreto del Ministro dell'interno. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'età».

Art. 10.

      1. L'articolo 19 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 19. - (Promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale). - 1. La

 

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promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 11.

      1. L'articolo 20 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 20. - (Promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale). - 1. La promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 12.

      1. L'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 33. - (Promozione a direttore tecnico capo). - 1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di servizio effettivo nella qualifica».

Art. 13.

      1. L'articolo 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 34. - (Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico

 

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nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica avviene per concorso per esami, con modalità analoghe a quelle indicate dagli articoli 4 e 5, nelle materie professionali individuate con decreto del Ministro dell'interno, riservato al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo con almeno cinque anni di effettivo servizio compiuto nella qualifica».

Art. 14.

      1. L'articolo 36 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 36. - (Promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico). - 1. La promozione a dirigente superiore tecnico si consegue mediante concorso per esami, con modalità analoghe a quelle indicate dagli articoli 6 e 7, nelle materie professionali individuate con decreto del Ministro dell'interno, riservato al personale che riveste la qualifica di primo dirigente tecnico con almeno quattro anni di effettivo servizio compiuto nella qualifica».

Art. 15.

      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. La promozione a direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di effettivo servizio compiuto nella qualifica.
      2. La promozione a direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di

 

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direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di effettivo servizio compiuto nella qualifica».

Art. 16.

      1. L'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 48. - (Promozione a medico capo). - 1. La promozione a medico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico principale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 17.

      1. L'articolo 50 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 50. - (Promozione alla nomina di primo dirigente medico). - 1. La promozione a primo dirigente medico si consegue mediante concorso per esami, nei limiti dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità indicate dagli articoli 4 e 5, e nelle materie indicate con decreto del Ministro dell'interno, riservato al personale che alla data del bando rivesta la qualifica di medico capo e abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio».

Art. 18.

      1. L'articolo 51 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 51. - (Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico). - 1. La promozione a dirigente superiore medico

 

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si consegue mediante concorso per esami, nei limiti dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità indicate dagli articoli 6 e 7, e nelle materie indicate con decreto del Ministro dell'interno, riservato al personale che alla data del bando rivesta la qualifica di primo dirigente medico e abbia maturato almeno quattro anni di effettivo servizio».

Art. 19.

      1. L'articolo 24-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 24-sexies. - (Promozione a sovrintendente). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 20.

      1. L'articolo 24-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

      «Art. 24-septies. - (Promozione a sovrintendente capo). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 21.

      1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive

 

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modificazioni, è sostituita dalla seguente:

          «b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, da espletare con il sistema automatizzato delle risposte multiple, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e del titolo di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1, lettera d). Il trenta per cento dei posti è riservato, con le stesse modalità concorsuali, agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio».

Art. 22.

      1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 31. - (Promozione a ispettore capo). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 23.

      1. L'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

      «Art. 31-bis. - (Promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore capo che abbia compiuto

 

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almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 24.

      1. L'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 31-quater. - (Ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario"). - 1. Conseguono la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario", gli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito assoluto».

Art. 25.

      1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

          «a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno con il metodo dei quesiti a risposta multipla, cui sono ammessi gli appartenenti al ruolo di operatori e collaboratori tecnici provenienti dai profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, che abbiano compiuto, alla data del bando, almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 26.

      1. L'articolo 20-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 20-sexies. - (Promozione alla qualifica di revisore tecnico). - 1. La promozione

 

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alla qualifica di revisore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice revisori tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 27.

      1. L'articolo 20-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

      «Art. 20-septies. - (Promozione alla qualifica di revisore tecnico capo). - 1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i revisori tecnici che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 28.

      1. L'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

      «Art. 25-ter. - (Concorso interno per la nomina a vice perito tecnico). - 1. Il concorso interno per titoli ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta e in un colloquio, ed è riservato al personale del ruolo dei revisori tecnici proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre, con anzianità effettiva nella qualifica non inferiore a tre anni se in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria, ovvero a sei anni in caso di mancanza del citato titolo di studio».

Art. 29.

      1. L'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

      «Art. 31-bis. - (Promozione alla qualifica di perito tecnico superiore). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico

 

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superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto riservato al personale che riveste la qualifica di perito tecnico capo con almeno sei anni e sei mesi di effettivo servizio compiuto nella qualifica».

Art. 30

      1. L'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1982, n. 337, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 31-quinquies. - (Perito tecnico superiore "sostituto direttore tecnico") - 1. Conseguono la qualifica di perito tecnico superiore "sostituto direttore tecnico" i periti tecnici dopo otto anni di effettivo scrutinio, a ruolo aperto, per merito assoluto».

Art. 31.

      1. Nei procedimenti davanti all'autorità giudiziaria amministrativa promossi da appartenenti alle Forze dell'ordine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il tribunale amministrativo regionale adito decide in camera di consiglio entro un mese dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro un mese dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità ed i medesimi termini previsti dal presente comma.

Art. 32.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

          a) il settimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e successive modificazioni;

 

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          b) gli articoli 62, 63, 64, 65, 66 e 67, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;

          c) gli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni;

          d) l'articolo 35 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.